La Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi”, pubblicata in GU in data 26 gennaio 2013, promuove l’autoregolamentazione volontaria delle professioni non regolamentate e delle loro associazioni, con l’obiettivo di creare dei marchi di qualità che siano distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali.
RPA – Registro Professionisti AIFES
AIFES è iscritta nell’elenco delle Associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
A partire dall’11 febbraio 2013 infatti tutti coloro che esercitano un’attività non organizzata in ordini possono richiedere l’Attestato di Qualità.
A.I.F.E.S. è un’associazione professionale che, in base alla Legge n. 4/2013 (Legge sulle Professioni non organizzate in Ordini o Collegi), rilascia l’Attestato di Qualità ai propri iscritti.
La procedura per l’iscrizione nei Registri Professionali AIFES è molto severa in quanto l’Associazione si fa garante verso i terzi, le aziende, i datori di lavoro, i committenti e gli Organi di vigilanza; proprio per questo tutta la documentazione viene passata al vaglio ed il richiedente viene sempre contattato telefonicamente per un colloquio conoscitivo.
AIFES guida e coadiuva i professionisti nella valutazione della documentazione e dei titoli presentati, i quali saranno visionati e processati da soggetti con caratteristiche professionali idonei a garantire un giudizio conforme con lo scrupoloso controllo finale della Commissione di Garanzia.
Nella sezione “Sportello di Garanzia” sono presenti i Regolamenti e le schede per la valutazione, tutti gli atti e documenti ufficiali, la trasparenza ed il Codice del Consumo per tutela dei consumatori.
Ogni socio AIFES può richiedere il rilascio dell’Attestato di qualità purché:
- sia in regola con la quota associativa;
- abbia i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione;
- osservi gli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
- riesca a documentare la continuità professionale.
Clicca qui per visualizzare la circolare che chiarisce alcuni aspetti dei requisiti richiesti dalla legge 4/2013 per l’iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni “non regolamentate” nel relativo Elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.
L’ art. 7 della legge 4/2013 affida alle associazioni iscritte al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il ruolo di garantire la qualità dei servizi professionali erogati dai professionisti iscritti, della loro formazione, della loro deontologia e del rispetto delle regole associative.
Con il rilascio dell’Attestato AIFES offre garanzia e tutela ai clienti dei propri associati, garantendo la trasparenza attraverso il mantenimento degli standard qualitativi dei propri Soci nell’esercizio della professione.
L’obbligo introdotto dalla legge 4/2013, all’art. 1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, ad espressa dicitura della Legge.
Il Professionista inserito nel registro professionale tenuto da AIFES dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:
- rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES;
- soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto;
- tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a AIFES l’accesso a dette registrazioni; entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES;
- mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti alla proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio del suo mandato;
- operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale;
- non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti;
- non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi dei clienti.
AIFES propone una lista completa e numerosa di Registri Professionali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Scarica qui il Fac Simile dell’attestato
AIFES garantisce che l’iter procedimentale verrà espletato nel termine massimo di dieci giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria.
L’Attestato attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno dell’emissione e ha validità di un anno.
Il possesso dell’Attestato di Qualifica consente l’immediato inserimento del nominativo nel Registro Professionale AIFES relativo alla specifica qualifica richiesta.
L’Attestato AIFES, coerente con la Legge 4/2013, non può essere assimilato ad una “certificazione di qualità” o ad un “accreditamento” o riconoscimento professionale ma attesta la regolare iscrizione al Registro di AIFES, gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti, nonché le garanzie fornite dall’Associazione agli utenti.
SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE PROCEDURE
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AI RPA
LISTINO COSTI ATTESTATO DI QUALITÀ
A.I.F.E.S. è stata inserita nell’elenco delle associazioni professionali del Ministero dello Sviluppo Economico tra quelle autorizzate a valorizzare le competenze degli associati tramite il rilascio di questa importante attestazione.