Il Responsabile del Servizio Di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, l’RSPP può essere interno o esterno.
Sulla base di quando riportato dal D.Lgs. 81/08 gli RSPP, hanno l’obbligo di seguire dei percorsi di formazione e aggiornamento al fine di poter mantenere le rispettive qualifiche.
L’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 07 luglio 2016 nell’allegato A, prevede per gli RSPP un corso di aggiornamento quinquennale della durata di 40 ore, valido per tutti i settori ATECO e settori produttivi SP1-SP2-SP3-SP4.
Nel caso in cui l’aggiornamento non dovesse avvenire nei termini previsti, vengono meno i requisiti per poter rivestire l’incarico di RSPP fino all’adempimento dell’obbligo formativo.
Inoltre di particolare interesse è quanto evidenziato nell’allegato A al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016, ovvero che il corso di aggiornamento RSPP 40 ore è valido anche come aggiornamento quinquennale del corso per coordinatori della sicurezza nei cantieri e come aggiornamento triennale del corso formazione dei formatori della sicurezza.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria in ogni azienda privata ed enti pubblici in cui siano presenti lavoratori o soggetti ad essi equiparati (tirocinanti, soci lavoratori, ecc.).
L’aggiornamento RSPP è previsto ogni 5 anni.